Fine vita
In commissione Igiene e sanità del Senato riprende l’esame del disegno di legge sul fine vita. Il dibattito inizierà con l’intervento del senatore Raffaele Calabrò (Pdl), già relatore del provvedimento nel primo passaggio a Palazzo Madama. Calabrò illustrerà le modifiche apportate dalla Camera al testo già approvato dal Senato il 26 marzo 2009. L’aula di Montecitorio dopo un lungo iter, contrassegnato da varie e non brevi interruzioni, ha licenziato la proposta il 12 luglio scorso con una maggioranza ampia e trasversale 278 sì, 205 'no' e 7 astenuti. Sui singoli emendamenti il totale dei voti dei deputati che hanno difeso l’impianto della legge è stato ancora più ampio, superando in qualche caso perfino i 450 voti.
Tra le principali modifiche introdotte dalla Camera, quella dell’art. 3 che specifica tecnicamente la platea dei destinatari, ovviando alla eccessiva genericità data dalla formulazione della commissione di Montecitorio. Si chiarisce che le dichiarazioni anticipate di trattamento (dat) assumono rilievo nel momento in cui il soggetto si trovi nell’«incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale, e pertanto, non possa assumere decisioni che lo riguardano».
Al comma 4, dove si afferma che alimentazione ed idratazione non sono oggetto di dat, la Camera ha precisato che «devono essere mantenute fino al termine della vita», prevedendo però un’eccezione nel caso «in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo».
All’art. 4, onde evitare ricostruzioni di volontà sugli stili di vita, si chiarisce che non hanno valore manifestazione di intenti espresse diversamente da quanto previsto dalla legge (scritte, firmate e raccolte dal medico). «L’assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza» sancisce l’art. 5.
Nell’art. 7, è stato soppresso il ricorso al collegio di specialisti in caso di controversia tra medico e fiduciario. È cancellato poi l’art. 8 relativo all’autorizzazione giudiziaria, in assenza del fiduciario e in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati. A proposito delle dat, poi, le parole «indicazioni» o «volontà» sono sostituite con «orientamenti».